Versione: 01.01.2021
Condizioni Generali di Vendita per macchinari nuovi su territorio nazionale e all'estero
1. Disposizioni generali
1.1 Le forniture e i servizi resi da Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery (Italia) S.r.l. (nel prosieguo “SDIT”) sono soggetti alle presenti Condizioni Generali, valevoli sia su territorio nazionale, che all'estero, per l’acquisto e la vendita di nuovi macchinari ("CG"). Le CG si applicano a tutti i clienti che svolgono attività imprenditoriale ai sensi dell’art. 2082 del Codice civile italiano (“Codice civile”) e che siano considerati professionisti ai sensi dell’art. 2, co. 2, lett. C) del Codice del consumo.
1.2 Le CG, nella versione di volta in volta in vigore, valgono come accordo quadro e si applicano a tutti i rapporti contrattuali, anche futuri, con il cliente (“Cliente”), anche in assenza di sottoscrizione delle Condizioni Generali stesse e senza la necessità che vi sia un espresso richiamo alle stesse o uno specifico accordo in tal senso alla conclusione di ogni singolo contratto.
1.3 Le presenti CG trovano applicazione in via esclusiva. Condizioni generali di contratto del Cliente divergenti, contrastanti o aggiuntive diventano parte integrante del contratto solo se e nella misura in cui siano state espressamente autorizzate per iscritto (ad es. lettera, e-mail, fax). Questo requisito di approvazione scritta si applica in ogni caso anche se SDIT sia a conoscenza delle condizioni generali del Cliente ed operi senza riserve.
1.4 Eventuali clausole singole o accordi conclusi a seguito di una trattativa individuale con il Cliente si considereranno prevalenti sulle presenti CG. Il contenuto di tali clausole o accordi individuali dovrà essere redatto per iscritto ovvero ricevere una conferma scritta da SDIT; è ammessa prova contraria.
1.5 I riferimenti relativi all’applicazione delle disposizioni di legge hanno mero valore esplicativo. Pertanto, anche in assenza di tale precisazione, le disposizioni di legge restano applicabili, a meno che le parti non le abbiano derogate espressamente o non siano state esplicitamente escluse nelle presenti CG.
1.6 Ci riserviamo i diritti di proprietà e di copyright su preventivi di spesa, disegni e altri documenti; il Cliente è tenuto al massimo riserbo sugli stessi e non potrà divulgarli a terzi senza il nostro preventivo consenso scritto.
2. Conclusione di contratto
2.1 Le nostre offerte non sono giuridicamente vincolanti e possono essere modificate in qualsiasi momento. Questo vale anche se abbiamo messo a disposizione del Cliente cataloghi, documentazione tecnica (ad esempio disegni, progetti, calcoli, conteggi, riferimenti a norme DIN), descrizioni di prodotti o documenti particolari - anche in forma elettronica.
2.2 In assenza di un accordo diverso, il contratto non è concluso fino a quando la conferma d'ordine non sia stata controfirmata dal Cliente.
3. Prezzo, pagamento e riserva di proprietà
3.1 Se non diversamente concordato, i prezzi per le spedizioni soggiacciono alla regola del FCA (INCOTERMS 2020) franco vettore dal nostro stabilimento imballaggio escluso, più l'imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge.
3.2 In assenza di accordi particolari, il pagamento deve essere effettuato sul nostro conto senza alcuna detrazione, entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura.
3.3 I diritti di compensazione e di ritenzione spettano al Cliente a condizione che le contro-pretese abbiano trovato riconoscimento in sede giudiziale con autorità di cosa giudicata o siano state da noi espressamente riconosciute per iscritto. In caso di errori nella consegna, i diritti del Cliente rimarranno impregiudicati.
3.4 Siamo autorizzati in qualsiasi momento, anche durante un rapporto d'affari in corso, ad effettuare consegne, totali o parziali, solo a fronte di pagamento anticipato. Questo verrà da noi comunicato al più tardi al momento della conferma d'ordine. Se, una volta concluso il contratto, dovesse emergere (ad es. attraverso una richiesta di apertura di una procedura di insolvenza) che le condizioni patrimoniali del Cliente sono divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della prestazione, SDIT, in deroga all’art. 1461 Codice civile, si riserva di recedere dal contratto con effetto immediato, salvo sia prestata idonea garanzia.
3.5 La proprietà della merce rimarrà in capo a noi sino al pagamento integrale del prezzo di vendita pattuito, nonché di tutte le somme dovute a qualsiasi titolo alla nostra società. Il Cliente diverrà, quindi, proprietario del bene al momento dell’avvenuto pagamento integrale del prezzo.
3.6 Fino a tale momento, il Cliente si obbliga a custodire con cura e diligenza le merci sottoposte a riserva di proprietà e si impegna a non cederle e/o a darle in garanzia a terzi. A tal proposito, i Cliente si obbliga, a sue spese, a stipulare apposita polizza assicurativa contro i danni a nostro favore – per tutta la durata della custodia - sulla merce soggetta a riserva di proprietà contro furto, rottura, incendio, allagamento e altri danni e a fornircene prova scritta.
3.7 Il Cliente ha l'obbligo di mantenere la merce soggetta a riserva di proprietà in perfetto stato e deve far eseguire senza indugio le riparazioni che si rendano necessarie da ditte specializzate; egli deve fornirci in qualsiasi momento informazioni sulla merce soggetta a riserva di proprietà, anche per quanto riguarda la rispettiva ubicazione. Il Cliente è, inoltre, obbligato a comunicarci immediatamente qualsiasi rischio che il bene di nostra proprietà dovesse correre, in particolare in caso di sequestro, di confisca o di altri atti di disposizioni compiuti da terzi e dovrà informarli della nostra proprietà.
3.8 Qualsiasi atto di disposizione (a mero titolo esemplificativo compravendita, dazione in pegno, cessione in garanzia, noleggio, trasferimento della merce ad altro titolo) o mutamento di ubicazione del bene compravenduto, sottoposto a riserva di proprietà, compiuto dal Cliente deve, a pena di invalidità, essere previamente autorizzato da SDIT.
3.9 In caso di violazione del contratto da parte del Cliente, in particolare in caso di ritardo nel pagamento, ci riserviamo il diritto di recedere dal contratto di fornitura in conformità alle disposizioni di legge. Ci riserviamo, inoltre, il diritto di eventuali ulteriori rivendicazioni legali.
3.10 Qualora fosse necessaria una certificazione notarile o una registrazione ufficiale della riserva di proprietà, il cliente sarà tenuto ad assisterci gratuitamente.
4. Spedizioni e trasferimento del rischio
Se non diversamente concordato espressamente per iscritto tra noi e il Cliente, le spedizioni e il trasferimento del rischio avvengono FCA (INCOTERMS 2020) franco vettore dal nostro stabilimento o da un altro luogo espressamente indicato. Ove sia prevista un’accettazione ex art. 1521 Codice civile, questa sarà decisiva per il trasferimento del rischio. Il trasferimento del rischio secondo FCA passa lo stesso, anche se il Cliente è in ritardo con l'accettazione ex art. 1521 Codice civile, laddove il ritardo sia dipeso da causa a lui imputabile
5. Scadenze, impedimenti all’adempimento della prestazione
5.1 I termini di scadenza valgono a condizione che l’ordine sia completo e tutti i dettagli siano stati tempestivamente chiariti, ossia nello specifico siano stati consegnati dal Cliente tutti i documenti e le approvazioni necessarie; siano stati rilasciati eventuali disegni; eventuali pagamenti anticipati concordati siano stati puntualmente ricevuti e siano state prestate le eventuali garanzie di pagamento concordate. In ottica collaborativa, al fine di garantire l’esatta esecuzione della prestazione di messa in funzione, il Cliente deve metterci a disposizione le utenze necessarie (energia elettrica, aria, acqua e qualsiasi altra utenza per la corretta esecuzione delle operazioni di installazione).
5.2 Di regola, il termine di spedizione viene concordato individualmente. I termini di spedizione sono vincolanti solo nella misura in cui vengano confermati da noi per iscritto. Una transazione avente ad oggetto una spedizione entro termini prestabiliti è ammessa solo se previamente concordato in modo espresso.
5.3 Qualora non fossimo in grado di rispettare i termini di spedizione vincolanti per motivi non imputabili a noi (impossibilità della prestazione), sarà nostro onere comunicarlo prontamente all'acquirente e allo stesso tempo fissare un nuovo termine di spedizione. Se anche in questo caso la prestazione dovesse risultare impossibile, SDIT avrà il diritto di recedere in tutto o in parte dal contratto; sarà nostro onere rimborsare immediatamente il corrispettivo già pagato al Cliente.
5.4 La definizione di ritardo nella spedizione si desume dalle disposizioni di legge. Si richiede, in ogni caso, che siano trascorse almeno due settimane di calendario rispetto alla scadenza del termine pattuito per l’adempimento e che il Cliente presenti apposito sollecito scritto. Qualora il ritardo dovesse cagionare un danno, salvo i casi di ritardo dovuto a forza maggiore, il Cliente potrà richiedere un risarcimento forfettario per il danno subito. L'importo forfettario sarà calcolato nel modo seguente: 0,5% per ogni settimana di ritardo da calcolarsi a partire dalla terza settimana, per un totale massimo del 5% del prezzo netto (valore dell’ordine) della merce consegnata in ritardo. Ci riserviamo sin da ora il diritto di dimostrare che l'acquirente non ha subito alcun danno o che il danno è significativamente inferiore alla somma forfettaria di cui sopra. Ulteriori pretese derivanti da una spedizione ritardata non sono ammesse, salve le ipotesi inderogabili di cui all’art. 8 delle presenti CG. È escluso in ogni caso il lucro cessante (es. perdite di profitto, mancata produzione).
5.5 I diritti del Cliente secondo l’art. 8 delle presenti CG e i nostri diritti legali, in particolare in caso di esclusione dell'obbligo di adempimento (ad es. per impossibilità o irragionevolezza della prestazione e/o adempimento tardivo), rimangono inalterati.
5.6 Se il Cliente è in ritardo con l'accettazione ex art. 1521 Codice civile, non esegue un atto o un obbligo di collaborazione o se la spedizione viene ritardata per altri motivi a lui imputabili, siamo legittimati a richiedere il risarcimento del danno risultante dal ritardo, comprese le spese aggiuntive (ad es. costi di stoccaggio). L'indennizzo forfettario si calcolerà nel modo seguente: 0,5 % del volume netto del contratto per ogni settimana di ritardo per un totale massimo del 5 % del volume netto del contratto. Ci riserviamo il diritto di dimostrare il maggior danno e di far valere gli ulteriori diritti legali (in particolare il risarcimento del danno per spese supplementari, un equo indennizzo, la risoluzione); l'indennizzo forfettario sarà in ogni caso compensato con ulteriori debiti pecuniari. Il Cliente ha il diritto di dimostrare che non abbiamo subito alcun danno o che abbiamo subito solo un danno significativamente inferiore alla somma forfettaria summenzionata.
6. Accettazione o prova ex art. 1521 Codice civile
6.1 Qualora sia stata concordata un’accettazione ai sensi dell’art. 1521 Codice civile, essa dovrà essere effettuata entro il termine fissato dalle parti o, in alternativa, subito dopo la consegna del bene.
6.2 Il Cliente non può rifiutare l'accettazione a causa di vizi insignificanti del bene, indipendentemente dai suoi diritti secondo l’art. 7.
7. Garanzia
7.1 In caso di vizi dei beni vale quanto specificato dalle disposizioni di legge, a meno che non sia stato stabilito diversamente di seguito.
7.2 Alle garanzie per i vizi dei beni forniti si applicano le disposizioni di legge. Nello specifico, noi saremo tenuti a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il Cliente sarà però considerato decaduto dal diritto di garanzia, qualora non denunzi a noi i vizi per iscritto entro otto giorni dalla scoperta o, nel caso di cose da trasportare ai sensi dell’art. 1511 Codice civile, dal giorno del ricevimento. Qualsiasi comunicazione effettuata oralmente o telefonicamente è inidonea a impedire la decadenza.
7.3 La garanzia inizia con la messa in funzione / avviamento, ma non oltre 30 giorni dopo la data di spedizione dallo stabilimento. Requisito preliminare per l’applicazione delle condizioni di garanzia è la messa in funzione ed avviamento nonché l’effettuazione degli interventi di ispezione segnalati dall’indicatore di manutenzione ZE 488 da parte del servizio assistenza di Sumitomo (SHI) Demag. La garanzia copre tutti i componenti macchina da difetti di fabbricazione o materiale, ad eccezione dei pezzi / componenti soggetti ad usura. Per componenti soggetti ad usura si considerano il plastificatore (vite, puntale, cilindro, resistenze, termocoppie, ugelli, teste cilindro, ecc.), filtri, guarnizioni, O-ring, raschiaolio, tubi olio ed acqua, membrane valvole, fusibili, sensori di temperatura, giunti delle tavole rotanti, finecorsa cancelli, ecc. Informazioni ulteriori possono essere visualizzate, stampate e scaricate dal sito Web www.sumitomo-shi-demag.eu alla voce ‘Condizioni generali per componenti di plastificazione.
7.4 La possibilità di presentare reclami viene a decadere in caso di danni derivanti da uso improprio o scorretto, di manomissione o errori di montaggio o avviamento del macchinario, di usura naturale, di mancata o errata manutenzione, mancato rispetto delle prescrizioni del manuale di uso, utilizzo di apparecchiature inadeguate, elementi chimici, elettrochimici o elettrici che possono influire sulle condizioni normali di lavoro e da ogni altro fenomeno atmosferico o fattore esterno non previsto specificatamente nel contratto.
7.5 In caso di vizi del software si applica inoltre la clausola 10.2.
7.6 A nostra discrezione, ripareremo o ritireremo gli oggetti di fornitura difettosi e li sostituiremo con oggetti di fornitura privi di vizi. Prestazioni inesatte saranno riparate o fornite nuovamente a nostra discrezione. Il nostro diritto di rifiutare un adempimento successivo tramite eliminazione del vizio rimane inalterato.
7.7 L'adempimento successivo non comprende né la rimozione dell'oggetto difettoso, né la sua reinstallazione se non eravamo originariamente obbligati a installarlo.
7.8 Le spese necessarie per le verifiche e il successivo adempimento (in particolare i costi di trasporto, viaggio, manodopera e materiale ed eventualmente i costi di rimozione e installazione) sono a nostro carico o da noi rimborsati secondo le disposizioni di legge, se si tratta effettivamente di un vizio. In caso contrario, possiamo esigere dal Cliente il rimborso dei costi da noi sostenuti a causa delle richieste ingiustificate di eliminare il vizio (in particolare i costi di verifica e di trasporto), a meno che la mancanza di vizi non fosse conoscibile dal cliente.
7.9 Una volta trasferito il rischio, il Cliente ha l'onere di provare l'esistenza del vizio.
7.10 Gli oggetti e le parti di fornitura sostituiti devono esserci restituiti secondo le disposizioni di legge. Per l'adempimento successivo, il Cliente deve - previa consultazione – lasciarci il tempo necessario per intervenire, consentire il libero accesso all'oggetto fornito; in caso contrario, saremo esonerati da qualsiasi obbligo e responsabilità per le conseguenze che ne derivino.
7.11 Solo in casi urgenti, ad esempio in caso di messa in pericolo della sicurezza dell’azienda o per evitare un danno sproporzionato e imminente, il Cliente potrà eliminare il vizio autonomamente o farlo eliminare da terzi e chiedere a noi successivamente il rimborso delle spese necessarie. In tal caso dovremo essere informati immediatamente per iscritto, se possibile prima dell’intervento. Il diritto di autotutela non sussiste, quando la legge prevede il nostro diritto a rifiutare l’adempimento successivo. Se l’intervento in autotutela viene effettuato in modo improprio, siamo esonerati da qualsiasi obbligo e responsabilità per le conseguenze che ne derivino.
7.12 Il Cliente ha diritto al risarcimento dei danni o al rimborso delle spese, nei limiti di quanto previsto nel seguente art. 8 e nell’art. 1494 Codice civile.
8.Responsabilità contrattuale
8.1 Rispondiamo nei confronti del Cliente, così come previsto dall’art. 1229 del Codice civile e dalle leggi complementari collegate esclusivamente nei seguenti casi: (i) danni dovuti a dolo e colpa grave; (ii) danni dovuti a colpa lieve, quando il fatto nostro o dei nostri ausiliari importi violazione di norme di ordine pubblico; (iii) in caso di assunzione esplicita di una garanzia o di un rischio di acquisto; (iv) danni da prodotti difettosi. Eventuali ulteriori responsabilità derivante dall’assunzione di rischi specifici di acquisto ci vincoleranno esclusivamente se ci sia un espresso accordo scritto di “Assunzione del rischio di acquisto”. Responsabilità ulteriori sono escluse.
8.2 Salvo quanto indicato al paragrafo che precede, e a eccezione dei casi di dolo o colpa grave, non saremo responsabili per perdite o danni né diretti, né indiretti di qualsiasi tipo sofferti dal Cliente in relazione alla vendita, ivi inclusi - a titolo meramente esemplificativo - perdite di guadagno, perdite di esercizio, mancata produzione. Qualora prevista, la nostra responsabilità sarà in ogni caso limitata al risarcimento dei danni diretti e immediati, quali conseguenze ragionevolmente prevedibili, con espressa esclusione di tutti i danni indiretti e mediati.
8.3 Le limitazioni di responsabilità derivanti dalla clausola 8.1 si applicano anche al fatto doloso o colposo degli ausiliari ai sensi dell’art. 1228 c.c. Le clausole di limitazione delle responsabilità non operano nei casi seguenti: (i) vizio da noi nascosto fraudolentemente ai sensi dell’art. 1990, co. 2 c.c.; (ii) espressa assunzione di garanzia sulla qualità dei vizi della merce; (iii) responsabilità per danno da prodotto difettoso ex art. 124 codice del consumo.
8.4 Qualora dovessimo violare obbligazioni contrattuali che non consistano in vizi della cosa, il Cliente potrà a sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno, si sensi dell’art. 1453 c.c.
9. Prescrizione
9.1 Ai sensi dell’art. 1495 c.c., il termine di prescrizione generale per la garanzia per vizi è di un anno dalla consegna; il compratore che sia convenuto per l’esecuzione del contratto può però sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato in forma scritta entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso di un anno dalla consegna
9.2 I suddetti termini di prescrizione valgono anche per le richieste di risarcimento danni del Cliente basate su un vizio della merce ai sensi dell’art. 1494 c.c., Le richieste di risarcimento dei danni formulate dal Cliente ai sensi della clausola 8.1 nonché della legge sulla responsabilità del prodotto seguono, invece, i termini di prescrizione ordinari.
10. Utilizzo del software, vizi del software
10.1 Se nella fornitura è incluso il software, al Cliente viene concessa una licenza d’uso non esclusiva sul software fornito e sulla documentazione relativa, con divieto di trasferirla a terzi. Tale licenza serve per utilizzare il bene consegnato. È vietato l’utilizzo del software su più sistemi. Il Cliente può riprodurre, modificare, tradurre o convertire il software dal codice oggetto al codice sorgente solo nella misura consentita dalla legge ai sensi degli artt. 13 e 18 legge d’autore. Il Cliente si impegna a non rimuovere i dati del produttore - in particolare le avvertenze sul copyright - o a modificarli senza il nostro previo consenso esplicito. Tutti gli altri diritti sul software e sulla documentazione, incluse le copie, rimangono a noi o al fornitore del software. L’assegnazione di sub-licenze non è consentita.
10.2 La garanzia per vizi di cui alla clausola 7 non si applica alla licenza d’uso solo in caso di vizi insignificanti rispetto alla qualità concordata contrattualmente o dalla relativa documentazione, in caso di vizi non riproducibili o causati da un uso improprio del software.
11. Disposizioni finali
11.1 Se non diversamente concordato, il luogo di adempimento delle nostre forniture è il luogo dove è situato il nostro stabilimento. Qualora debbano essere forniti da noi anche servizi (ad esempio la messa in funzione del bene), il luogo di adempimento verrà a coincidere con il luogo in cui i servizi dovranno essere forniti. Infine, il luogo di adempimento del prezzo da parte del Cliente, è il luogo di pagamento indicato nella nostra fattura.
11.2 Il Foro esclusivo competente per tutte le controversie legali derivanti da o in connessione con l'accordo concluso secondo le CG è Torino (Italia).
11.3 Il rapporto contrattuale è soggetto al diritto italiano. Le disposizioni della Convenzione di Vienna del 11/04/1980 in merito all’acquisto internazionale di beni mobili (CISG) sono espressamente escluse.
11.4 In caso d’inefficacia di singole disposizioni del contratto, le altre resteranno vincolanti; una disposizione inefficace dovrà essere sostituita da un’altra che sia efficace e che si avvicini il più possibile allo scopo economico di quella inefficace.