Versione: 01.01.2021
Condizioni generali di vendita per le macchine nuove a livello locale e all'estero
1. Disposizioni generali
1.1 Tutte le forniture e le prestazioni di Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery GmbH e delle sue controllate (“noi”/”ci”) sono soggette alle presenti Condizioni generali di vendita per macchinari nuovi sul mercato nazionale ed estero (“CGV”). Le CGV si applicano esclusivamente ai clienti che siano imprenditori ai sensi dell’articolo 14 del Codice civile tedesco (BGB), persone giuridiche di diritto pubblico o fondi speciali di diritto pubblico.
1.2 Le CGV si applicano nella loro versione attuale anche come accordo quadro per i futuri contratti con il cliente, senza che sia necessario farvi nuovamente riferimento in ogni singolo caso; la versione attuale delle CGV è disponibile all’indirizzo www.sumitomo-shi-demag.eu/de/agb.html.
1.3 Le presenti CGC si applicano in via esclusiva. Eventuali condizioni generali del cliente divergenti, contrastanti o integrative potranno diventare parte integrante del contratto solo se e nella misura in cui ne abbiamo espressamente accettato la validità per iscritto, ovvero in forma scritta o testuale (ad es. in una lettera, un’e-mail, un fax). Tale requisito di approvazione si applica in ogni caso, ad esempio anche qualora abbiamo effettuato la consegna senza riserve pur essendo a conoscenza delle condizioni generali del cliente.
1.4 A scanso di equivoci, precisiamo che gli accordi individuali con il cliente prevalgono sulle presenti CGC. Un contratto scritto o una nostra conferma scritta saranno determinanti per il contenuto di tale accordo individuale; le parti si riservano il diritto di provare il contrario.
1.5 I riferimenti all’applicabilità delle norme di legge hanno solo scopo chiarificatore. Le norme di legge si applicano pertanto anche in assenza di tali riferimenti, a meno che non siano direttamente modificate o esplicitamente escluse dalle presenti CGC.
1.6 Ci riserviamo i diritti di proprietà intellettuale e il diritto d’autore su preventivi, disegni e altri documenti; il cliente può renderli disponibili a terzi solo previo nostro consenso.
2. Conclusione del contratto
2.1 Le nostre offerte commerciali sono soggette a modifiche e non sono vincolanti. Ciò vale anche nel caso in cui abbiamo messo a disposizione del cliente cataloghi, documentazione tecnica (ad es. disegni, progetti, calcoli, preventivi, riferimenti alle norme DIN), altre descrizioni di prodotti o documenti, anche in formato elettronico.
2.2 Salvo diverso accordo, il contratto si considera concluso solo dopo che il cliente ha controfirmato la conferma d’ordine.
3. Prezzi, pagamenti e riserva di proprietà
3.1 Salvo diversamente concordato, i prezzi delle nostre spedizioni si intendono FCA (INCOTERMS 2020) presso il nostro stabilimento di spedizione, al netto dell’imballaggio, più l’IVA prevista dalla legge.
3.2 In assenza di un accordo specifico, i pagamenti devono essere effettuati sul nostro conto senza alcuna detrazione entro due settimane dalla fatturazione e dalla consegna (compresa la messa in servizio, se concordata) oppure entro due settimane dalla fatturazione e dall’accettazione, qualora il contratto stipulato preveda l’accettazione.
3.3 Il cliente ha diritto alla compensazione e alla ritenzione solo se le sue contropretese sono incontestate, mature per la decisione o hanno acquisito forza di cosa giudicata. Quanto sopra non pregiudica i diritti di contropretesa del cliente in caso di adempimento difettoso.
3.4 Possiamo subordinare l’intera fornitura o parte di essa al pagamento anticipato, anche nell’ambito di un rapporto commerciale in corso. Qualora, dopo la conclusione del contratto (ad es. a seguito della presentazione di un’istanza di avvio di una procedura di insolvenza), risultasse evidente che il nostro credito è a rischio a causa dell’incapacità di pagamento del cliente, abbiamo il diritto di rifiutare l’adempimento in conformità alle disposizioni di legge e di recedere dal contratto – se necessario, dopo la mancata osservanza di un termine fissato (articolo 321 del Codice Civile tedesco – BGB). Nel caso di un contratto per la fabbricazione di articoli specifici (prodotti su misura), possiamo notificare il nostro recesso con effetto immediato, fatte salve le disposizioni di legge secondo cui non è necessaria la fissazione di un termine.
3.5 Ci riserviamo la proprietà degli articoli consegnati fino al loro completo pagamento (Merci soggette a riserva di proprietà).
3.6 Il cliente è tenuto ad assicurare a proprie spese le Merci soggette a riserva di proprietà contro furto, rottura, incendio, danni causati dall’acqua e altri danni per tutta la durata dei suoi obblighi nei nostri confronti e a fornirci prova di ciò su richiesta.
3.7 Il cliente è tenuto a mantenere la merce soggetta a riserva di proprietà in perfette condizioni e a far eseguire senza indugio le riparazioni necessarie da aziende specializzate; il cliente deve tenerci costantemente informati in merito alla merce soggetta a riserva di proprietà e, in particolare, alla sua ubicazione. Fatta salva la rivendita nel corso della normale attività commerciale ai sensi della clausola 3.8 di seguito, il cliente può vendere, dare in pegno, cedere a titolo di garanzia, noleggiare o altrimenti trasferire o modificare i beni soggetti a riserva di proprietà, oppure modificarne l’ubicazione a noi comunicata, solo previo nostro consenso scritto. Il cliente è tenuto a comunicarci immediatamente qualsiasi minaccia alla nostra proprietà – in particolare mediante sequestro, confisca o altra disposizione degli articoli consegnati da parte di terzi – e a far valere il nostro diritto di proprietà nei confronti di tali terzi.
3.8 Il cliente ha il diritto di rivendere e/o trasformare la merce soggetta a riserva di proprietà nel corso della normale attività commerciale, purché non sia inadempiente nei pagamenti. Tuttavia, in tali casi il cliente ci cede sin d’ora tutti i crediti derivanti da tale rivendita. Fatta salva la nostra facoltà di riscuotere direttamente il credito ceduto, il cliente rimane autorizzato a riscuotere il credito anche dopo la cessione. Ci impegniamo a non riscuotere direttamente il credito fintantoché e nella misura in cui il cliente adempia ai propri obblighi di pagamento, non sia stata presentata alcuna istanza per l’avvio di procedure di insolvenza o simili e non si sia verificata alcuna sospensione dei pagamenti.
3.9 In caso di inadempimento contrattuale da parte del cliente e, in particolare, in caso di ritardo nei pagamenti, abbiamo il diritto di recedere dal contratto di fornitura in conformità alle disposizioni di legge. Ci riserviamo il diritto di far valere ulteriori diritti legali.
3.10 Qualora sia richiesta l’autenticazione notarile o la registrazione ufficiale della nostra riserva di proprietà, il cliente è tenuto a fornirci assistenza in merito a titolo gratuito.
4. Spedizione e trasferimento del rischio
Salvo diverso accordo esplicito per iscritto tra noi e il cliente, le spedizioni e il trasferimento del rischio avverranno secondo i termini FCA (INCOTERMS 2020) presso il nostro centro di spedizione o un altro luogo di spedizione specificato. Se è stato concordato un collaudo, la data di collaudo è determinante per il trasferimento del rischio. Per ogni altro aspetto, le disposizioni di legge relative ai contratti d’opera e di prestazione di servizi si applicano, mutatis mutandis, anche al collaudo concordato. Il ritardo nel collaudo imputabile al cliente è equiparato al trasferimento del rischio secondo le condizioni FCA o al collaudo stesso.
5. Termini, impedimenti all’adempimento
5.1 I termini sono validi solo a condizione che tutti i dettagli dell’ordine siano stati chiariti per tempo, in particolare la fornitura di tutti i documenti e le autorizzazioni che il cliente deve ottenere, l’approvazione dei disegni, se del caso, e il ricevimento tempestivo dell’acconto, se concordato, nonché la tempestiva costituzione delle garanzie, se concordate, a copertura dei pagamenti. Un’ulteriore condizione preliminare è la tempestiva fornitura da parte del cliente dei servizi preliminari di costruzione e montaggio (in particolare la fornitura gratuita a nostro carico di elettricità, gas, acqua e del personale ausiliario necessario), nonché il tempestivo adempimento degli obblighi di collaborazione concordati.
5.2 Il termine di consegna sarà concordato individualmente. I termini di consegna sono vincolanti solo se da noi confermati per iscritto. Una transazione che implichi la consegna entro una data fissa si considera conclusa solo se ciò è stato espressamente concordato.
5.3 Qualora non fossimo in grado di rispettare un termine di consegna vincolante per motivi a noi non imputabili (il servizio non è disponibile), ne daremo comunicazione al cliente senza indebito ritardo e, contestualmente, gli comunicheremo il nuovo termine di consegna previsto. Se il servizio rimane indisponibile entro il nuovo termine di consegna, ci riserviamo il diritto di recedere dal contratto in tutto o in parte; provvederemo a rimborsare senza indugio qualsiasi corrispettivo già versato dal cliente. Ai fini della presente clausola, il servizio si considera non disponibile in particolare qualora il nostro fornitore non effettui la consegna in tempo, laddove abbiamo stipulato un contratto di fornitura congruente, qualora né noi né i nostri fornitori siamo responsabili o qualora, nel caso in questione, non sussista alcun obbligo di approvvigionamento da parte nostra.
5.4 La sussistenza di un nostro ritardo nella consegna deve essere determinata in conformità alle disposizioni di legge. È tuttavia in ogni caso necessaria una diffida da parte del cliente. Qualora siamo in ritardo e il cliente subisca un danno a causa di ciò, il cliente potrà richiedere un risarcimento forfettario per il danno causato dal ritardo. L’importo forfettario è pari allo 0,5% per ogni settimana di calendario completa di ritardo, senza tuttavia superare complessivamente il 5% del prezzo netto (valore di spedizione) della merce consegnata in ritardo. Ci riserviamo il diritto di dimostrare che il cliente non abbia subito alcun danno o che il danno sia significativamente inferiore al suddetto risarcimento forfettario. Ulteriori rivendicazioni derivanti dal ritardo nella consegna sono disciplinate esclusivamente ai sensi della Sezione 8 del presente documento.
5.5 Quanto sopra non pregiudica i diritti del cliente ai sensi della Sezione 8 delle presenti CGC e i nostri diritti previsti dalla legge, in particolare nelle situazioni che esonerano dall’obbligo di adempimento (ad es. a causa dell’impossibilità o dell’irragionevolezza dell’adempimento e/o dell’adempimento supplementare).
5.6 Qualora il cliente ritardi l’accettazione o ometta di compiere un atto o di adempiere all’obbligo di collaborazione, oppure qualora la consegna subisca ritardi per altri motivi imputabili al cliente, avremo diritto a richiedere il risarcimento del danno che ne deriva, compreso il rimborso delle spese aggiuntive (ad es. costi di magazzinaggio). Il risarcimento forfettario è pari allo 0,5% del valore netto del contratto per ogni settimana di calendario completa di ritardo, ma in ogni caso non superiore al 5% del valore netto del contratto. Ci riserviamo il diritto di dimostrare l’esistenza di un danno maggiore e di far valere i diritti previsti dalla legge (in particolare il rimborso delle spese aggiuntive, un risarcimento ragionevole, la risoluzione del contratto); in ogni caso, il risarcimento forfettario sarà compensato con ulteriori pretese pecuniarie. Il cliente ha il diritto di dimostrare che non abbiamo subito alcun danno o solo un danno significativamente inferiore rispetto al suddetto indennizzo forfettario.
6. Accettazione
6.1 Il collaudo deve essere effettuato senza indebito ritardo alla data di collaudo, in alternativa dopo la nostra notifica di prontezza per il collaudo.
6.2 Il cliente non può rifiutare il collaudo a causa di vizi di lieve entità, fatti salvi i diritti del cliente ai sensi della Sezione 7.
7. Garanzia
7.1 Ai diritti del cliente in caso di vizi materiali e vizi giuridici si applicano le disposizioni di legge, salvo quanto diversamente previsto di seguito.
7.2 I diritti del cliente in caso di vizi sono subordinati al rispetto da parte del cliente degli obblighi di legge relativi all’ispezione della merce e alla denuncia dei vizi (artt. 377 e 381 del Codice commerciale tedesco - HGB) e alla denuncia scritta del vizio senza indebito ritardo. Se il cliente non effettua correttamente l’ispezione e/o la segnalazione dei difetti, la nostra responsabilità per i difetti non segnalati affatto, non segnalati tempestivamente o non segnalati correttamente è esclusa in conformità alle disposizioni di legge.
7.3 La normale usura delle parti e dei componenti principali non è considerata un difetto. In particolare, le seguenti parti presentano segni di usura dovuti all’uso (parti soggette a usura): tutte le parti di plastificazione (viti, punte, chiusure, anelli di pressione, cilindri di plastificazione, cappucci degli ugelli, ugelli, portaugelli, testate dei cilindri e fasce riscaldanti), elementi filtranti, guarnizioni, O-ring, raschiatori, tubi idraulici e dell’acqua, membrane delle valvole, inserti dei fusibili, sensori termici, trasmissioni rotanti dei piatti rotanti, boccole, bulloni, giunti, freni, set di serraggio, cinghie dentate.
Si applicano inoltre le condizioni generali relative ai componenti di plastificazione; tali condizioni possono essere consultate, stampate e scaricate da Internet all’indirizzo www.sumitomo-shi-demag.eu/de/agb.html.
7.4 Non sono ammessi reclami per difetti in relazione a danni che si verifichino dopo il trasferimento del rischio a causa di: uso inadeguato o improprio; montaggio o messa in servizio non autorizzati o difettosi; modifiche successive; normale usura; manipolazione, assistenza o manutenzione negligenti o errate; mancato rispetto delle istruzioni per l’uso; utilizzo di materiali di consumo non idonei; lavori di costruzione difettosi; cantiere non idoneo; influenze chimiche, elettrochimiche o elettriche non imputabili a noi; effetti straordinari della temperatura e delle condizioni meteorologiche; o altri influssi esterni non previsti dal contratto.
7.5 In caso di difetti del software si applica inoltre la clausola 10.2.
7.6 A nostra discrezione, provvederemo a riparare o ritirare gli articoli difettosi e a sostituirli con articoli privi di difetti. I servizi difettosi saranno corretti o forniti nuovamente a nostra discrezione. Ciò non pregiudica il nostro diritto di rifiutare l’adempimento supplementare in conformità con le disposizioni di legge.
7.7 L’adempimento supplementare non comprende la rimozione dell’articolo difettoso o la sua reinstallazione, a meno che non fossimo originariamente obbligati a installarlo.
7.8 Ci faremo carico o rimborseremo le spese necessarie per l’ispezione e l’adempimento supplementare (in particolare i costi di trasporto, viaggio, manodopera e materiale e, se del caso, i costi di rimozione e installazione) in conformità alle disposizioni di legge qualora sussista effettivamente un difetto. In caso contrario, potremo richiedere al cliente il rimborso delle spese sostenute a seguito di richieste ingiustificate di eliminazione del difetto (in particolare spese di ispezione e di trasporto), a meno che l’assenza di difetti non fosse irriconoscibile per il cliente.
7.9 Dopo il trasferimento del rischio, l’onere della prova relativo all’esistenza di un difetto spetta al cliente.
7.10 Abbiamo il diritto di subordinare l’adempimento supplementare da noi dovuto al pagamento da parte del cliente del prezzo residuo. Tuttavia, il cliente ha il diritto di trattenere una parte del prezzo proporzionale al difetto.
7.11 Gli articoli e le parti sostituiti devono esserci restituiti in conformità alle disposizioni di legge. Per l’adempimento supplementare, il cliente deve concederci il tempo e l’opportunità necessari – previa consultazione – e garantire l’accesso senza ostacoli all’oggetto della fornitura; in caso contrario, siamo esonerati dalla responsabilità per le conseguenze che ne derivano.
7.12 Il cliente può eliminare il difetto autonomamente o farlo eliminare da terzi e richiederci il rimborso delle spese necessarie solo in situazioni di emergenza, ad esempio in caso di pericolo per la sicurezza sul lavoro o per prevenire un danno imminente di entità sproporzionata. Tale rimedio autonomo deve esserci comunicato senza indugio ed eventualmente in anticipo. Il diritto al rimedio autonomo non sussiste nei casi in cui avremmo il diritto di rifiutare la relativa prestazione supplementare in conformità alle disposizioni di legge. Qualora il rimedio autonomo sia stato eseguito in modo improprio, siamo esonerati dalla responsabilità per le conseguenze che ne derivano.
7.13 Qualora l’adempimento supplementare sia fallito o un termine ragionevole fissato dal cliente per l’adempimento supplementare sia scaduto senza esito o non sia necessario ai sensi delle disposizioni di legge, il cliente può recedere dal contratto o richiedere una riduzione del prezzo. Non sussiste tuttavia alcun diritto di recesso in caso di difetto di lieve entità.
7.14 Le richieste di risarcimento danni o di rimborso delle spese sostenute invano da parte del cliente in caso di difetti sono ammissibili esclusivamente ai sensi della Sezione 8 e sono altrimenti escluse.
8. Responsabilità
8.1 Possiamo essere ritenuti responsabili per i danni – indipendentemente dai fondamenti giuridici della responsabilità – nell’ambito della nostra responsabilità extracontrattuale in caso di dolo e colpa grave. In caso di negligenza ordinaria, possiamo essere ritenuti responsabili – fatto salvo un criterio di responsabilità più lieve ai sensi delle disposizioni di legge (ad esempio in merito alla diligenza richiesta nella gestione dei propri affari) – esclusivamente per
8.1.1 danni derivanti da lesioni alla vita, all’integrità fisica o alla salute, e
8.1.2 danni derivanti dalla violazione di un obbligo contrattuale essenziale (obbligo il cui adempimento è presupposto per la corretta esecuzione del contratto e sul cui adempimento la parte contraente di norma fa affidamento – e ha il diritto di fare affidamento); in questo caso, tuttavia, la nostra responsabilità sarà limitata al risarcimento dei danni prevedibili e tipici.
8.2 Le limitazioni di responsabilità di cui alla clausola 8.1 si applicano anche in caso di violazione di obblighi da parte o a beneficio delle parti per la cui colpa siamo responsabili ai sensi delle disposizioni di legge. Tali limitazioni non si applicano qualora abbiamo dolosamente nascosto un difetto o garantito la qualità dell’attrezzatura, né per le rivendicazioni ai sensi della legge sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi.
8.3 Il cliente può recedere dal contratto per violazione di obblighi non connessa a un difetto solo nei casi in cui tale violazione sia a noi imputabile. È escluso il diritto del cliente alla risoluzione gratuita del contratto (in particolare ai sensi degli articoli 650 e 648 del BGB). Per ogni altro aspetto si applicano i requisiti e le conseguenze giuridiche previsti dalla legge.
9. Termine di prescrizione dei diritti
9.1 In deroga all’articolo 438, comma 1, n. 3, e all’articolo 634a, comma 1, nn. 1 e 3 del BGB, il termine di prescrizione generale per i diritti derivanti da vizi materiali e vizi giuridici è di un anno dalla consegna o dall’accettazione, qualora quest’ultima sia stata concordata.
9.2 Qualora la merce sia un edificio o un bene che sia stato utilizzato per un edificio in conformità alla sua destinazione d’uso e che ne abbia causato la difettosità (materiale da costruzione), il termine di prescrizione è di 5 anni dalla consegna o dall’accettazione, in conformità alle disposizioni di legge (articolo 438, comma 1, n. 2 del BGB e dell’articolo 634a, paragrafo 1, n. 2 del BGB), nella misura in cui sia stata concordata l’accettazione. Altre disposizioni legislative speciali in materia di termine di prescrizione (in particolare, l’articolo 438, comma 1, n. 1, l’articolo 71, comma 3, nonché gli articoli 444 e 445b del BGB).
9.3 I termini di prescrizione sopra indicati si applicano anche alle richieste di risarcimento danni del cliente, sia contrattuali che extracontrattuali, relative a vizi della cosa, a meno che l’applicazione del termine di prescrizione legale ordinario (artt. 195 e 199 del BGB) non comporti, nel caso specifico, un termine di prescrizione più breve. I diritti al risarcimento dei danni del cliente ai sensi della clausola 8.1, frasi 1 e 2, paragrafo 8.1.1, nonché ai sensi della legge sulla responsabilità per i prodotti, si estinguono esclusivamente in base ai termini di prescrizione previsti dalla legge.
10. Utilizzo del software, difetti del software
10.1 Nella misura in cui il software sia incluso nella fornitura, al cliente viene concesso un diritto non esclusivo di utilizzo del software fornito, compresa la relativa documentazione. Il software è fornito per l’utilizzo sull’oggetto della fornitura a ciò destinato. È vietato l’utilizzo di tale software su più di un sistema. Il cliente può riprodurre, modificare, tradurre o convertire il software dal codice oggetto al codice sorgente solo nella misura consentita dalla legge (artt. 69, lett. a) e seguenti della legge sul diritto d’autore). Il cliente si impegna a non rimuovere alcuna informazione del produttore (in particolare le note sul diritto d’autore) e a non modificarle senza il nostro previo consenso esplicito. Tutti gli altri diritti relativi al software e alla documentazione, comprese le relative copie, rimangono di nostra proprietà o del fornitore del software. Non è consentita la concessione di sublicenze.
10.2 I reclami per difetti e i diritti di cui alla Sezione 7 non si applicano al software in caso di deviazioni solo irrilevanti dalla qualità concordata contrattualmente o dalla documentazione allegata, né in caso di difetti non riproducibili.
11. Disposizioni finali
11.1 Salvo diversamente concordato, il luogo di adempimento per le nostre forniture è l’indirizzo del produttore che effettua la consegna. Qualora prestiamo anche servizi (ad es. montaggio), il luogo di adempimento è il luogo in cui devono essere prestati i servizi. Per l’obbligo di pagamento del cliente, il luogo di adempimento è l’istituto di pagamento indicato nella nostra fattura.
11.2 Norimberga (Germania) è il foro competente esclusivo per qualsiasi controversia legale derivante da o in relazione al contratto che fa riferimento alle presenti CGC. Tuttavia, abbiamo in ogni caso il diritto di intentare un'azione legale presso il luogo di consegna dei Servizi da noi forniti in conformità alle presenti CGC o a un precedente accordo individuale, oppure presso il foro competente generale del cliente. Restano impregiudicate le disposizioni di legge prevalenti, in particolare quelle relative alla competenza esclusiva.
11.3 Le presenti CGC e il rapporto contrattuale tra noi e il cliente sono regolati dalle leggi della Repubblica Federale di Germania, con esclusione del diritto internazionale uniforme (in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili/CISG).
11.4 Qualora una disposizione delle presenti CGC o una disposizione nell’ambito di altri accordi risulti o diventi invalida, ciò non pregiudica la validità di tutte le altre disposizioni o accordi.
