Versione: 01.01.2021

Condizioni generali del servizio clienti

1 Disposizioni generali

1.1 Tutti gli ordini di servizio, quali interventi di manutenzione, riparazione o assistenza (“Servizi”) eseguiti dal Servizio Clienti di Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery GmbH e delle sue controllate (“noi”/”ci”) sono soggetti alle presenti Condizioni Generali di Contratto per il Servizio Clienti (“CGC”).
1.2 Le CGC si applicano esclusivamente ai clienti che siano imprenditori ai sensi dell’articolo 14 del Codice civile tedesco (BGB), persone giuridiche di diritto pubblico o fondi speciali di diritto pubblico.
1.3 Le CGC si applicano inoltre, nella loro versione attuale, come accordo quadro per i futuri contratti con il cliente senza che sia necessario farvi nuovamente riferimento in ogni singolo caso; la versione attuale delle CGC è disponibile all’indirizzo www.sumitomo-shi-demag.eu/de/agb.html.
1.4 Le presenti CGC si applicano in via esclusiva. Eventuali condizioni generali di contratto del cliente divergenti, contrastanti o integrative potranno diventare parte integrante del contratto solo se e nella misura in cui ne abbiamo espressamente accettato la validità per iscritto, ovvero in forma scritta o testuale (ad es. in una lettera, un’e-mail, un fax). Tale requisito di approvazione si applica in ogni caso, ad esempio anche qualora abbiamo fornito i nostri servizi senza riserve pur essendo a conoscenza delle CGC del cliente.
1.5 A scanso di equivoci, precisiamo che gli accordi individuali con il cliente prevalgono sulle presenti CGC. Un contratto scritto o una nostra conferma scritta saranno determinanti per il contenuto di tale accordo individuale; le parti si riservano il diritto di dimostrare il contrario.
1.6 I riferimenti all’applicabilità delle norme di legge hanno solo scopo chiarificatore. Le norme di legge si applicano pertanto anche in assenza di tali riferimenti, a meno che non siano direttamente modificate o esplicitamente escluse dalle presenti CGC.
1.7 Ci riserviamo i diritti di proprietà intellettuale e il diritto d’autore su preventivi, disegni e altri documenti; il cliente può renderli disponibili a terzi solo previo nostro consenso.

2 Stipula del contratto

2.1 Le nostre offerte commerciali sono soggette a modifiche e non sono vincolanti. Ciò vale anche nel caso in cui abbiamo messo a disposizione del cliente cataloghi, documentazione tecnica (ad es. disegni, progetti, calcoli, preventivi, riferimenti alle norme DIN), altre descrizioni di prodotti o documenti - anche in formato elettronico.
2.2 In assenza di accordi contrari, il contratto si considera concluso solo dopo la controfirma della conferma d’ordine da parte del cliente.

3 Prezzi, pagamenti e riserva di proprietà

3.1 I corrispettivi per i servizi sono concordati individualmente al netto dell’imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge.
3.2 Eventuali servizi non concordati in anticipo e forniti su richiesta del cliente saranno fatturati separatamente in base al nostro listino prezzi vigente. La stessa regola si applica alle voci di servizio che non sono state esplicitamente menzionate nel preventivo ma che sono comunque necessarie per l’erogazione dei servizi concordati.
3.3 In assenza di un accordo specifico, i pagamenti devono essere effettuati sul nostro conto senza alcuna detrazione entro due settimane dall’emissione della fattura e dall’accettazione del servizio in questione.
3.4 Il cliente ha diritto alla compensazione e alla ritenzione solo se le sue contropretese sono incontestate, mature per la decisione o hanno acquisito forza di cosa giudicata. Quanto sopra non pregiudica i diritti di contropretesa del cliente in caso di adempimento difettoso.
3.5 Qualora, dopo la conclusione del contratto (ad esempio a seguito della presentazione di un’istanza di apertura di una procedura di insolvenza), risultasse che il nostro credito per il compenso è compromesso dall’incapacità di pagamento del cliente, abbiamo il diritto di rifiutare l’adempimento in conformità alle disposizioni di legge e di recedere dal contratto – se necessario, dopo aver fissato un termine (articolo 321 del BGB). Nel caso di un contratto per la fabbricazione di articoli specifici (prodotti su misura), possiamo comunicare il nostro recesso con effetto immediato, fatte salve le disposizioni di legge secondo cui non è necessario fissare un termine.
3.6 Ci riserviamo la proprietà fino al completo pagamento, a meno che gli accessori o i pezzi di ricambio installati non costituiscano una parte essenziale dell’oggetto dell’ordine.

4 Termini, Prestazioni

4.1 Il luogo e il termine di fornitura dei Servizi saranno concordati individualmente. I termini di consegna sono vincolanti solo se da noi confermati per iscritto. Un contratto che implichi la consegna entro una data fissa si considera concluso solo se ciò è stato esplicitamente concordato. A meno che non sia stato concordato individualmente un termine di consegna, i servizi saranno forniti entro due settimane dalla data del contratto.
4.2 Se i programmi e le date di consegna concordati non vengono rispettati per colpa della parte inadempiente, a quest’ultima verrà fissato un termine ragionevole per l’adempimento; le sanzioni per il ritardo inizieranno ad applicarsi senza ulteriore preavviso dopo tale termine, a meno che non venga rispettato.
4.3 Qualora la consegna da parte nostra subisca un ritardo e il cliente subisca un danno a causa di ciò, il cliente potrà richiedere un risarcimento forfettario per il danno causato dal ritardo. L’importo forfettario è pari allo 0,5% per ogni settimana di calendario completa di ritardo, ma non può superare complessivamente il 5% del corrispettivo netto (prezzo del servizio) dovuto per la prestazione ritardata. Ci riserviamo il diritto di dimostrare che il cliente non abbia subito alcun danno o che il danno sia significativamente inferiore al suddetto risarcimento forfettario. Ulteriori rivendicazioni derivanti dal ritardo nella consegna sono disciplinate esclusivamente ai sensi della Sezione 8 del presente documento.
4.4 Quanto sopra non pregiudica i diritti del cliente ai sensi della Sezione 8 delle presenti CGC né i nostri diritti previsti dalla legge, in particolare nei casi che esonerano dall’obbligo di adempimento (ad es. a causa dell’impossibilità o dell’irragionevolezza dell’adempimento e/o dell’adempimento successivo).
4.5 Qualora il cliente ritardi l’accettazione, ometta di collaborare o violi l’obbligo di collaborazione, oppure qualora l’adempimento subisca ritardi per altri motivi imputabili al cliente, avremo diritto a richiedere un risarcimento per il danno conseguente, compreso il rimborso delle spese aggiuntive (ad es. costi di magazzinaggio). Il risarcimento forfettario è pari allo 0,5% del valore netto del contratto per ogni settimana di calendario completa di ritardo, ma in ogni caso non superiore al 5% del valore netto del contratto. Ci riserviamo il diritto di dimostrare l’esistenza di danni più elevati e di far valere i diritti previsti dalla legge (in particolare il diritto al rimborso delle spese aggiuntive, a un equo indennizzo e alla risoluzione del contratto); in ogni caso, il risarcimento forfettario sarà compensato con ulteriori crediti pecuniari. Il cliente ha il diritto di dimostrare che non abbiamo subito alcun danno o che il danno subito è significativamente inferiore al suddetto risarcimento forfettario.
4.6 Non verrà effettuato alcun collaudo dell’intero impianto con i componenti esterni del cliente al di fuori dell’ambito dei Servizi ordinati.
In particolare non saranno effettuati:
• Collaudi volti a verificare se l’intero impianto sia completo dei propri componenti esterni e se l’impianto e i relativi dispositivi di sicurezza siano conformi alle normative vigenti e allo stato dell’arte pertinente;
• Prova elettrica separata ai sensi del Regolamento DGUV 3 a seguito di eventuali modifiche/aggiornamenti all’intero impianto da noi eseguiti. (Non offriamo né eseguiamo, nell’ambito dei nostri Servizi, le ispezioni periodiche richieste dal gestore ai sensi del Regolamento DGUV 3).

5 Obblighi di collaborazione del Cliente

5.1 La violazione degli obblighi di collaborazione descritti di seguito nelle clausole 5.3, 5.4 e 5.5 del presente documento può compromettere, ritardare o impedire la fornitura dei servizi. Pertanto, il cliente si assume la responsabilità per colpa al fine di garantire l’adempimento di tali obblighi di collaborazione.
5.2 Ci riserviamo il diritto di far valere i diritti previsti dalla legge per la violazione dell’obbligo di fornire servizi di supporto alla collaborazione ai sensi della clausola 5.1 (in particolare richieste di risarcimento danni, rimborso delle spese aggiuntive, indennizzo ragionevole, risoluzione del contratto).
5.3 Condizioni preliminari che il cliente è tenuto a garantire:
5.3.1 Luogo di installazione
La macchina è destinata al funzionamento in uno spazio chiuso, asciutto e ben ventilato.
Le condizioni ambientali da garantire durante l’eventuale stoccaggio e il funzionamento – quali ad esempio l’acqua di raffreddamento/il raffreddamento della macchina, la temperatura dell’aria ambiente, l’umidità dell’aria e l’altitudine del luogo di installazione – devono rientrare nei seguenti intervalli di valori secondo la norma EN60204-1 oppure rispettare gli intervalli di valori specificati nel manuale d’uso della macchina.

Intervalli di valori:

Temperatura dell’aria ambiente

Minima: +10 °C (50 °F).

Massima: +40 °C (104 °F).

Si raccomandano misure aggiuntive in caso di ambienti molto caldi o molto freddi.

EN60204-1(2007), Allegato B.

Acqua di raffreddamento/

Raffreddamento della macchina

Minima: +15 °C (59 °F).

[Protezione dalla condensa]

Massima: +35 °C (95 °F).

La pressione massima consentita dell’acqua all’ingresso dell’acqua di raffreddamento è di 6 bar.

Per garantire la capacità di raffreddamento richiesta, è necessaria una differenza di pressione di ≥ 3 bar tra l'ingresso e l'uscita dell'acqua di raffreddamento, a seconda del ciclo di lavoro.

Si prega di fare sempre riferimento al manuale d’uso della macchina per i valori ammissibili specifici della macchina.

Umidità dell’aria (senza condensa!)

Minima: 20%.

Massima: 50%.

Livelli elevati di umidità relativa sono ammessi solo a temperature più basse (ad es. 90% a 20 °C)

Vedi EN60204-1

Altitudine del luogo di installazione

Potrebbero essere necessarie modifiche tecniche in caso di installazione a quote superiori a 1000 m (3300 ft) sul livello del mare.

Vedi EN60204-1

5.3.2 I requisiti di compatibilità elettromagnetica devono essere conformi alla Direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica (2014/30/UE).
5.3.3 Pavimento del capannone
L'irregolarità del pavimento non deve superare gli 8 mm nell'intera area di installazione della macchina tra tutti i piedini della macchina.
5.3.4 Capannone di produzione
Prima della consegna e dello scarico delle singole macchine/unità di assemblaggio, il cliente deve garantire quanto segue:
a) Il capannone di produzione (ovvero il tetto del capannone, le pareti laterali, i cancelli, le finestre, l’illuminazione del capannone, il riscaldamento) deve essere completamente ultimato;
b) La larghezza e l’altezza del portone del capannone di produzione devono essere sufficienti per consentire l’accesso agli autocarri;
c) Il cliente deve aver fornito tutte le istruzioni necessarie al nostro personale;
d) Deve esserci spazio sufficiente per lo scarico delle macchine/unità di montaggio direttamente nel luogo di installazione delle macchine;
e) Deve essere garantita un’adeguata accessibilità da tutti i lati per consentire i lavori di montaggio sulla macchina;
f) Devono essere disponibili gru e attrezzature di sollevamento funzionanti con personale addetto (una gru a ponte, una gru montata su camion, un albero, ecc.) e funi di sollevamento con una capacità di carico sufficiente;
g) Deve essere disponibile l’alimentazione elettrica;
h) Deve essere disponibile la potenza allacciata secondo lo schema elettrico;
i) Devono essere disponibili l’allacciamento all’acqua di raffreddamento e l’alimentazione di aria compressa;
j) Devono essere disponibili carrelli elevatori (se necessario, anche il nostro personale deve avere la possibilità di utilizzarli);
k) Tutti gli allacciamenti principali devono essere pronti per la macchina;
l) In caso di montaggio al coperto, la struttura deve essere a prova di intemperie e riscaldata in inverno, in modo che il montaggio possa procedere in condizioni di lavoro normali e non vi sia alcun deterioramento dello stato del materiale.
5.3.5 Fondazione
a) Il cliente deve realizzare i fori per gli ancoraggi al pavimento e le protezioni nel pavimento del capannone/nella fondazione.
b) Il cliente deve determinare la posizione esatta di installazione prima di collocare la macchina sulle fondamenta e segnare tale posizione sul pavimento.
c) La fondazione deve essere conforme alle nostre specifiche secondo le clausole 5.3.3 e 5.5.
5.4 Obblighi generali di collaborazione
5.4.1 Il cliente deve fare tutto il necessario per garantire che i lavori possano iniziare in tempo e siano eseguiti senza ostacoli o interruzioni.
5.4.2 Il cliente deve garantire il rispetto delle condizioni preliminari di cui alla clausola 5.3 ed eseguire tutti i lavori preparatori in loco e di altro tipo in modo professionale e con adeguato anticipo, a proprio rischio e a proprie spese.
5.4.3 Il nostro personale non potrà essere convocato fino a quando non saranno stati completati tutti i lavori preparatori e non saranno state garantite le condizioni di cui alla clausola 5.4.2.
5.4.4 Il committente deve garantire che possano essere ottenuti per il nostro personale i necessari documenti di ingresso, uscita, soggiorno, lavoro o altri permessi.
5.4.5 Il cliente deve adottare a proprie spese le misure di prevenzione degli infortuni richieste. In particolare, il cliente deve segnalarci espressamente i punti in cui occorre prestare particolare attenzione al cliente stesso e ad altri appaltatori o in cui devono essere rispettate norme non obbligatorie per legge.
5.4.6 Sicurezza sul lavoro
a) Nello svolgimento dei lavori, ci atterremo alle norme di legge vigenti nel luogo di montaggio. Ulteriori norme di sicurezza e di altro tipo non previste dalla legge vigenti nel luogo di montaggio saranno da noi osservate solo qualora ci siano state comunicate dal committente ai sensi del punto 5.4.5 e da noi espressamente confermate per iscritto.
m) Da parte sua, il cliente si atterrà alle norme e alle disposizioni di legge, ufficiali e delle associazioni di categoria applicabili al luogo di montaggio, adotterà, ove necessario, misure per prevenire gli incidenti e per proteggere il nostro personale e i nostri beni e, in ogni caso, rispetterà le misure di sicurezza sul lavoro e di tutela della salute del contraente comunicate al cliente.
n) Abbiamo il diritto di rifiutare o sospendere i lavori in qualsiasi momento qualora non sia stata garantita la sicurezza sul lavoro.
5.4.7 Il cliente è tenuto a stipulare una polizza assicurativa per i materiali da montare, che sono immagazzinati nei locali del cliente, con copertura assicurativa contro incendio, danni causati dall’acqua, furto e danni da parte di terzi. Su nostra richiesta, il cliente deve fornire adeguata prova dell’esistenza di tale assicurazione.
5.4.8 Il cliente deve garantire che le vie di trasporto sotto il suo controllo, che conducono al luogo di installazione, siano in condizioni idonee all’uso, che il luogo di installazione stesso sia pronto per i lavori, che l’accesso al luogo di installazione non sia ostacolato e che siano state ottenute tutte le servitù e i diritti di passaggio necessari.
5.5 Obblighi specifici di collaborazione da parte del cliente
I seguenti servizi non rientrano nel nostro ambito di fornitura e prestazione, ma il cliente deve garantire, a proprio rischio e a proprie spese, che siano erogati tempestivamente:
5.5.1 Energia e attrezzature
• Tutte le linee di alimentazione e i dispositivi di sicurezza (raccordi, filtri, valvole, ecc.) devono essere installati nelle linee di alimentazione e di ritorno di energia elettrica, aria compressa, vapore, acqua e fluido termovettore, dall’unità di alimentazione centrale del cliente fino agli allacciamenti principali della macchina;
• tutte le centrali elettriche e le sottostazioni devono essere installate per l’alimentazione ad alta e bassa tensione;
• devono essere installate tutte le unità e le apparecchiature per l’alimentazione elettrica di emergenza.
5.5.2 Installazione e fondazioni
• montaggio dei macchinari e delle recinzioni di protezione;
• tutti i supporti e i telai di base per l’alloggiamento di contenitori; condutture e piattaforme operative; ponteggi in acciaio, pianerottoli, scale, scale a pioli, ringhiere; coperture per parti fisse e mobili della macchina; passanti a parete e a soffitto per le piattaforme;
• tutti i condotti per cavi e linee, sia aerei che sotterranei, nonché le guide e i relativi supporti;
• tutti gli impianti di climatizzazione, ventilazione, prese d’aria, riscaldamento degli ambienti e illuminazione.
5.5.3 Normative di sicurezza locali
• Tutti i dispositivi di protezione e sicurezza conformi alle normative locali in materia di messa a terra, protezione contro i fulmini, coperture protettive e sistemi antincendio.

6 Collaudo

6.1 Il collaudo deve essere effettuato senza indebito ritardo alla data di collaudo, oppure dopo la nostra notifica di prontezza per il collaudo.
6.2 Il cliente non può rifiutare il collaudo a causa di difetti di lieve entità, fatti salvi i diritti del cliente di cui alla Sezione 7.

7 Garanzia

7.1 Ai diritti del cliente in caso di vizi materiali e vizi giuridici si applicano le disposizioni di legge, salvo quanto diversamente stabilito di seguito.
7.2 In caso di difetti del software si applica inoltre la clausola 10.2.
7.3 Le richieste di risarcimento danni o di rimborso delle spese inutili da parte del cliente in caso di difetti sono ammissibili esclusivamente ai sensi della Sezione 8 e sono altrimenti escluse.

8 Responsabilità, diritto di recesso gratuito

8.1 Possiamo essere ritenuti responsabili per i danni – indipendentemente dai fondamenti giuridici della responsabilità – nell’ambito della nostra responsabilità extracontrattuale in caso di dolo e colpa grave. In caso di negligenza ordinaria, possiamo essere ritenuti responsabili – fatto salvo un criterio di responsabilità più lieve ai sensi delle disposizioni di legge (ad es. in merito alla diligenza richiesta nella gestione dei propri affari) – esclusivamente per:
8.1.1 danni derivanti da lesioni alla vita, all’integrità fisica o alla salute, e
8.1.2 danni derivanti dalla violazione di un obbligo contrattuale essenziale (obbligo il cui adempimento è presupposto per la corretta esecuzione del contratto e sul cui adempimento la parte contraente di norma fa affidamento – e ha il diritto di fare affidamento); in questo caso, tuttavia, la nostra responsabilità sarà limitata al risarcimento del danno prevedibile e tipico.
8.2 Le limitazioni di responsabilità di cui alla clausola 8.1 si applicano anche in caso di violazione di obblighi da parte o a beneficio delle parti per la cui colpa siamo responsabili ai sensi delle disposizioni di legge. Tali limitazioni non si applicano qualora abbiamo occultato dolosamente un difetto o garantito la qualità dell’attrezzatura, né per le rivendicazioni ai sensi della legge sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi.
8.3 Il cliente può recedere dal contratto per violazione di un obbligo non connessa a un difetto solo nei casi in cui tale violazione sia a noi imputabile. È escluso il diritto del cliente alla risoluzione senza giusta causa (in particolare ai sensi degli articoli 650 e 648 del BGB). Per ogni altro aspetto si applicano i requisiti e le conseguenze giuridiche previsti dalla legge.

9 Termine di prescrizione

9.1 In deroga all’articolo 634a, comma 1, n. 1 e n. 3 del BGB, il termine di prescrizione generale per i diritti derivanti da vizi materiali e vizi giuridici è di un anno a decorrere dall’accettazione.
9.2 I termini di prescrizione di cui sopra, previsti dalla normativa in materia di contratti d’opera, si applicano anche alle richieste di risarcimento danni contrattuali ed extracontrattuali del cliente fondate su vizi, a meno che l’applicazione del termine di prescrizione ordinario previsto dalla legge (artt. 195 e 199 del BGB) non comporti, nel caso specifico, un termine di prescrizione più breve. Tuttavia, i diritti al risarcimento danni del cliente ai sensi della clausola 8.1, frase 1 e frase 2, paragrafo 8.1.1, nonché ai sensi della legge sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, si estinguono esclusivamente in base ai termini di prescrizione previsti dalla legge.

10 Utilizzo del software, difetti del software

10.1 Nella misura in cui il software sia incluso nella fornitura, al cliente viene concesso un diritto non esclusivo di utilizzo del software fornito, compresa la relativa documentazione. Il software è fornito per l’utilizzo sull’oggetto della fornitura destinato a tale scopo. È vietato l’utilizzo di tale software su più di un sistema. Il cliente può riprodurre, modificare, tradurre o convertire il software dal codice oggetto al codice sorgente solo nella misura consentita dalla legge (artt. 69a e segg. della Legge sul diritto d’autore). Il cliente si impegna a non rimuovere alcuna delle informazioni del produttore (in particolare le note sul diritto d’autore) e a non modificarle senza il nostro previo consenso esplicito. Tutti gli altri diritti relativi al software e alla documentazione, comprese le relative copie, rimangono di nostra proprietà o del fornitore del software. Non è consentita la concessione di sublicenze.
10.2 I reclami per vizi e i diritti di cui alla Sezione 7 non si applicano al software in caso di deviazioni solo irrilevanti dalla qualità concordata contrattualmente o dalla documentazione allegata, né in caso di vizi non riproducibili.

11 Disposizioni finali

11.1 Il luogo di consegna dei Servizi da noi forniti è il luogo in cui i Servizi devono essere prestati. Per l’obbligo di pagamento del cliente, il luogo di adempimento è l’istituto di pagamento specificato nella nostra fattura.
11.2 Norimberga (Germania) è il foro competente esclusivo per qualsiasi controversia legale derivante da o in relazione al contratto che fa riferimento alle CGC. Tuttavia, abbiamo in ogni caso il diritto di intentare un’azione legale presso il luogo di consegna dei Servizi da noi forniti in conformità alle presenti CGC o a un precedente accordo individuale, oppure presso il foro competente generale del cliente. Restano impregiudicate le disposizioni di legge prevalenti, in particolare quelle relative alla competenza esclusiva.
11.3 Le presenti CGC e il rapporto contrattuale tra noi e il cliente sono regolati dalle leggi della Repubblica Federale di Germania, con esclusione del diritto internazionale uniforme (in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili/CISG).
11.4 Qualora una disposizione delle presenti CGC o una disposizione nell’ambito di altri accordi risultasse o diventasse invalida, ciò non pregiudicherà la validità di tutte le altre disposizioni o accordi.