Versione: 01.01.2021
Termini e condizioni generali per la fornitura di parti di ricambio
1. Disposizioni generali
1.1 Tutte le forniture di pezzi di ricambio e servizi (comprese offerte, consulenze e altri servizi accessori) di Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery GmbH e delle sue controllate (“noi”/”ci”) sono soggette alle presenti Condizioni Generali di Vendita per la fornitura di ricambi (“CGV”). Le CGV si applicano esclusivamente ai clienti che siano imprenditori ai sensi dell’articolo 14 del Codice civile tedesco (BGB), persone giuridiche di diritto pubblico o fondi speciali di diritto pubblico.
1.2 Le CGV, nella loro versione attuale, si applicano anche come accordo quadro per i futuri contratti con il cliente senza che sia necessario per noi farvi nuovamente riferimento in ogni singolo caso; la versione attuale delle CGV è disponibile all’indirizzo www.sumitomo-shi-demag.eu/de/agb.html.
1.3 Le presenti CGC si applicano in via esclusiva. Eventuali condizioni generali del cliente divergenti, contrastanti o integrative potranno diventare parte integrante del contratto solo se e nella misura in cui ne abbiamo espressamente accettato la validità per iscritto, ovvero in forma scritta o testuale (ad es. in una lettera, un’e-mail, un fax). Tale requisito di approvazione si applica in ogni caso, ad esempio anche qualora abbiamo effettuato la consegna senza riserve pur essendo a conoscenza delle condizioni generali del cliente.
1.4 A scanso di equivoci, precisiamo che gli accordi individuali con il cliente prevalgono sulle presenti CGC. Un contratto scritto o una nostra conferma scritta saranno determinanti per il contenuto di tale accordo individuale; le parti si riservano il diritto di dimostrare il contrario.
1.5 I riferimenti all’applicabilità delle norme di legge hanno solo scopo chiarificatore. Le norme di legge si applicano pertanto anche in assenza di tale riferimento, a meno che non siano direttamente modificate o esplicitamente escluse dalle presenti CGC.
1.6 Ci riserviamo i diritti di proprietà intellettuale e il diritto d’autore su preventivi, disegni e altri documenti; il cliente può renderli disponibili a terzi solo previo nostro consenso.
2. Conclusione del contratto
2.1 Le nostre offerte commerciali sono soggette a modifiche e non vincolanti. Ciò vale anche nel caso in cui abbiamo messo a disposizione del cliente cataloghi, documentazione tecnica (ad es. disegni, progetti, calcoli, preventivi, riferimenti alle norme DIN), altre descrizioni di prodotti o documenti - anche in formato elettronico.
2.2 Salvo diverso accordo, il contratto si considera concluso solo dopo la controfirma della conferma d’ordine da parte del cliente.
3. Prezzi, pagamenti e riserva di proprietà
3.1 Salvo diverso accordo, i prezzi delle nostre forniture si intendono EXW (INCOTERMS 2020) presso il nostro stabilimento di consegna, al netto dell’imballaggio, più IVA prevista dalla legge.
3.2 I servizi di montaggio non sono inclusi nel prezzo e saranno da noi forniti solo se e nella misura in cui siano stati espressamente concordati, a fronte di un corrispettivo separato e alle condizioni specificate nella Sezione 10.
3.3 In assenza di un accordo specifico, i pagamenti devono essere effettuati sul nostro conto senza alcuna detrazione entro due settimane dalla data della fattura e della consegna oppure entro due settimane dalla data della fattura e dell’accettazione, qualora il contratto stipulato preveda l’accettazione.
3.4 Il cliente ha diritto alla compensazione e alla ritenzione solo se le sue contropretese sono incontestate, mature per la decisione giudiziaria o sono diventate res judicata. Inoltre, il cliente ha il diritto di far valere i propri diritti di ritenzione esclusivamente sulla base di contropretese derivanti dallo stesso rapporto contrattuale. Quanto sopra non pregiudica i diritti di contropretesa del cliente in caso di adempimento difettoso.
3.5 Ci riserviamo il diritto di subordinare l’intera fornitura o parte di essa al pagamento anticipato, anche nell’ambito di un rapporto commerciale in corso. Comunicheremo tale riserva al più tardi al momento della conferma dell’ordine in questione. Qualora, dopo la conclusione del contratto (ad esempio, a seguito della presentazione di un’istanza per l’avvio di una procedura di insolvenza), risulti che il nostro credito sia a rischio a causa dell’incapacità di pagamento del cliente, abbiamo il diritto di rifiutare l’adempimento in conformità alle disposizioni di legge e di recedere dal contratto – se necessario, dopo la scadenza di un termine fissato (articolo 321 del Codice civile tedesco – BGB). Nel caso di un contratto per la fabbricazione di articoli specifici (prodotti su misura), possiamo comunicare il nostro recesso con effetto immediato, fatto salvo quanto previsto dalla legge secondo cui non è necessaria la fissazione di un termine.
3.6 Ci riserviamo la proprietà degli articoli consegnati fino al loro completo pagamento (Merci soggette a riserva di proprietà).
3.7 Il cliente è tenuto ad assicurare a proprie spese le Merci soggette a riserva di proprietà contro furto, rottura, incendio, danni causati dall’acqua e altri danni per tutta la durata dei suoi obblighi nei nostri confronti e a fornirci prova di ciò su richiesta.
3.8 Il cliente è tenuto a mantenere la merce soggetta a riserva di proprietà in perfette condizioni e a far eseguire senza indugio le riparazioni necessarie da aziende specializzate; il cliente deve tenerci costantemente informati sulla merce soggetta a riserva di proprietà e, in particolare, sulla sua ubicazione. Fatta salva la rivendita nel corso della normale attività commerciale ai sensi della clausola 3.9 di seguito, il cliente potrà vendere, dare in pegno, cedere a titolo di garanzia, noleggiare o altrimenti trasferire o modificare i beni soggetti a riserva di proprietà, oppure cambiarne l’ubicazione da noi comunicata, solo previo nostro consenso scritto. Il cliente è tenuto a comunicarci immediatamente qualsiasi rischio che minacci la nostra proprietà – in particolare in caso di sequestro, confisca o altra disposizione dei beni consegnati da parte di terzi – e a far valere il nostro diritto di proprietà nei confronti di tali terzi.
3.9 Il cliente ha il diritto di rivendere e/o trasformare la merce soggetta a riserva di proprietà nel corso della normale attività commerciale, purché non sia inadempiente nei pagamenti. Tuttavia, in tali casi il cliente ci cede sin d’ora tutti i crediti derivanti da tale rivendita. Fatta salva la nostra facoltà di riscuotere direttamente il credito ceduto, il cliente rimane autorizzato a riscuotere il credito anche dopo la cessione. Ci impegniamo a non riscuotere direttamente il credito fintantoché e nella misura in cui il cliente adempia ai propri obblighi di pagamento, non sia stata presentata alcuna istanza per l’avvio di una procedura di insolvenza o di procedimenti analoghi e non si sia verificata alcuna sospensione dei pagamenti.
3.10 La riserva di proprietà si estende ai prodotti risultanti dalla lavorazione, miscelazione o combinazione delle nostre merci per l’intero valore degli stessi, per cui siamo considerati il produttore. Se, in caso di lavorazione, miscelazione o combinazione delle nostre merci soggette a riserva di proprietà con merci di terzi, la riserva di proprietà di terzi viene mantenuta, diventeremo comproprietari delle merci lavorate, miscelate o combinate in proporzione ai valori fatturati. Per ogni altro aspetto, al prodotto risultante si applicano le stesse regole previste per le merci consegnate con riserva di proprietà.
3.11 Qualora il valore realizzabile delle garanzie superi i nostri crediti di oltre il 10%, su richiesta del cliente libereremo le parti delle garanzie di nostra scelta.
3.12 Qualora il cliente violi il contratto e, in particolare, in caso di ritardi nei pagamenti, avremo il diritto di recedere dal contratto di fornitura in conformità alle disposizioni di legge. Ci riserviamo il diritto di far valere ulteriori rivendicazioni legali.
3.13 Qualora sia richiesta l’autenticazione notarile o la registrazione ufficiale della nostra riserva di proprietà, il cliente è tenuto a fornirci assistenza in merito a titolo gratuito.
4. Spedizione e trasferimento del rischio
4.1 Salvo diverso accordo scritto tra noi e il cliente, le spedizioni e il trasferimento del rischio avverranno secondo i termini EXW (INCOTERMS 2020) presso il nostro centro di spedizione o un altro luogo di spedizione specificato. Qualora sia stato concordato un collaudo, quest’ultimo è determinante per il trasferimento del rischio. Per ogni altro aspetto, le disposizioni di legge relative ai contratti d’opera si applicano per analogia anche al collaudo concordato. Il ritardo nel collaudo imputabile al cliente è equiparato al trasferimento del rischio secondo le condizioni EXW (INCOTERMS 2020) o al collaudo stesso.
4.2 Sono ammesse spedizioni parziali, tenendo conto dei nostri interessi e nella misura ragionevole per il cliente, in particolare qualora la spedizione parziale sia utilizzabile dal cliente nell’ambito della finalità prevista dal contratto, sia garantita la spedizione della merce restante ordinata e il cliente non debba sostenere, di conseguenza, spese extra significative o costi aggiuntivi.
5. Termini di consegna, impedimenti all’adempimento
5.1 Il termine di consegna sarà concordato individualmente. I termini di consegna sono vincolanti solo se da noi confermati per iscritto. Un contratto che implichi la consegna entro una data fissa si considera concluso solo se ciò è stato espressamente concordato. A meno che non sia stato concordato individualmente un termine di consegna, la consegna dovrà avvenire entro due settimane dalla data del contratto.
5.2 Qualora non fossimo in grado di rispettare un termine di consegna vincolante per motivi non imputabili a noi (il servizio non è disponibile), ne daremo comunicazione al cliente senza indebito ritardo e, contestualmente, gli comunicheremo il nuovo termine di consegna previsto. Se il servizio dovesse rimanere indisponibile entro il nuovo termine di consegna, avremo il diritto di recedere dal contratto in tutto o in parte; provvederemo a rimborsare senza indugio qualsiasi corrispettivo già versato dal cliente. Ai fini della presente clausola, il servizio si considera non disponibile in particolare qualora il nostro fornitore non effettui la consegna nei tempi previsti, laddove abbiamo stipulato un contratto di fornitura congruente, qualora né noi né i nostri fornitori siamo responsabili o qualora non sussista alcun obbligo di approvvigionamento nel caso in questione.
5.3 La sussistenza di un nostro ritardo nella consegna va determinata in conformità alle disposizioni di legge. Tuttavia, è in ogni caso necessaria una diffida da parte del cliente. Se siamo in ritardo e il cliente subisce un danno a causa di ciò, il cliente può richiedere un risarcimento forfettario per il danno causato dal ritardo. L’importo forfettario è pari allo 0,5% per ogni settimana di calendario completa di ritardo, senza tuttavia superare complessivamente il 5% del prezzo netto (valore di spedizione) della merce consegnata in ritardo. Ci riserviamo il diritto di dimostrare che il cliente non abbia subito alcun danno o che il danno sia significativamente inferiore al suddetto risarcimento forfettario. Ulteriori rivendicazioni derivanti dal ritardo nella consegna sono disciplinate esclusivamente ai sensi della Sezione 7 del presente documento.
5.4 Quanto sopra non pregiudica i diritti del cliente ai sensi della Sezione 7 delle presenti CGC e i nostri diritti previsti dalla legge, in particolare nelle situazioni che esonerano dall’obbligo di adempimento (ad es. a causa dell’impossibilità o dell’irragionevolezza dell’adempimento e/o dell’adempimento supplementare).
5.5 Se il cliente ritarda l’accettazione o omette di compiere un atto o di adempiere all’obbligo di collaborazione, oppure se la consegna subisce un ritardo per altri motivi imputabili al cliente, abbiamo il diritto di richiedere il risarcimento del danno che ne deriva, compreso il rimborso delle spese aggiuntive (ad es. costi di magazzinaggio). Il risarcimento forfettario è pari allo 0,5% del valore netto del contratto per ogni settimana di calendario completa di ritardo, ma in ogni caso non superiore al 5% del valore netto del contratto. Ci riserviamo il diritto di dimostrare l’esistenza di un danno maggiore e di far valere i diritti previsti dalla legge (in particolare il rimborso delle spese aggiuntive, un risarcimento equo, la risoluzione del contratto); il risarcimento forfettario verrà in ogni caso detratto da ulteriori richieste di risarcimento. Il cliente ha il diritto di dimostrare che non abbiamo subito alcun danno o solo un danno significativamente inferiore al suddetto risarcimento forfettario.
5.6 In caso di montaggio concordato si applica inoltre la clausola 10.
6. Garanzia
6.1 Ai diritti del cliente in caso di vizi materiali e vizi giuridici si applicano le disposizioni di legge, salvo quanto diversamente specificato di seguito.
6.2 I diritti del cliente in caso di vizi sono subordinati alla condizione che il cliente abbia adempiuto ai propri obblighi di legge in materia di ispezione della merce e di notifica dei vizi (artt. 377 e 381 del Codice commerciale tedesco - HGB) e abbia notificato il vizio per iscritto senza indebito ritardo. Nel caso di materiali da costruzione e altre merci destinate all’installazione o ad altre lavorazioni successive, l’ispezione deve essere effettuata in ogni caso immediatamente prima di tale lavorazione. Se il cliente non effettua correttamente l’ispezione e/o non segnala i difetti, la nostra responsabilità per i difetti non segnalati affatto, non segnalati tempestivamente o non segnalati correttamente è esclusa in conformità alle disposizioni di legge.
6.3 La normale usura delle parti e dei componenti principali non è considerata un difetto. In particolare, le seguenti parti presentano segni di usura dovuti all’uso (parti soggette a usura): tutte le parti di plastificazione (viti, punte, chiusure, anelli di pressione, cilindri di plastificazione, cappucci degli ugelli, ugelli, portaugelli, testate dei cilindri e fasce riscaldanti), elementi filtranti, guarnizioni, O-ring, raschiatori, tubi idraulici e dell’acqua, membrane delle valvole, inserti fusibili, sensori termici, trasmissioni rotanti dei piatti rotanti, boccole, bulloni, giunti, freni, set di serraggio, cinghie dentate.
Si applicano inoltre le condizioni generali relative ai componenti di plastificazione, riportate in appendice; tale appendice può essere consultata, stampata e scaricata da Internet all’indirizzo www.sumitomo-shi-demag.eu/de/agb.html.
6.4 Non sono ammessi reclami per difetti in caso di danni che si verifichino dopo il trasferimento del rischio a seguito di: uso inadeguato o improprio; montaggio o messa in servizio non autorizzati o difettosi; modifiche successive; normale usura; manipolazione, assistenza o manutenzione negligenti o errate; mancato rispetto delle istruzioni per l’uso; utilizzo di materiali di consumo non idonei; lavori di costruzione difettosi; cantieri non idonei; influenze chimiche, elettrochimiche o elettriche non imputabili a noi; effetti straordinari della temperatura e delle condizioni meteorologiche; oppure altri influssi esterni non previsti dal contratto.
6.5 In caso di difetti del software si applica inoltre la clausola 9.2.
6.6 A nostra discrezione, provvederemo alla riparazione o alla restituzione degli articoli difettosi e alla loro sostituzione con articoli privi di difetti. Ciò non pregiudica il nostro diritto di rifiutare l’adempimento supplementare ai sensi delle disposizioni di legge.
6.7 L’adempimento supplementare non comprende la rimozione dell’articolo difettoso né la sua reinstallazione, a meno che non fossimo originariamente tenuti a installarlo.
6.8 Ci faremo carico o rimborseremo le spese necessarie per l’ispezione e l’adempimento supplementare (in particolare le spese di trasporto, viaggio, manodopera e materiale e, se del caso, i costi di rimozione e installazione) in conformità alle disposizioni di legge, qualora sussista effettivamente un difetto. In caso contrario, potremo richiedere al cliente il rimborso delle spese sostenute a seguito di richieste ingiustificate di eliminazione del difetto (in particolare spese di ispezione e trasporto), a meno che l’assenza di difetti non fosse riconoscibile per il cliente.
6.9 Dopo il trasferimento del rischio, l’onere della prova relativo all’esistenza di un difetto spetta al cliente.
6.10 Abbiamo il diritto di subordinare l’adempimento supplementare da noi dovuto al pagamento da parte del cliente del prezzo residuo. Tuttavia, il cliente ha il diritto di trattenere una parte del prezzo proporzionale al difetto.
6.11 Gli articoli e le parti sostituiti devono esserci restituiti in conformità alle disposizioni di legge. Per l’adempimento supplementare, il cliente deve concederci il tempo e l’opportunità necessari – previo accordo – e garantire libero accesso all’oggetto della fornitura; in caso contrario, siamo esonerati dalla responsabilità per le conseguenze che ne derivano.
6.12 Il cliente può porre rimedio al difetto autonomamente o farlo correggere da terzi e richiederci il rimborso delle spese necessarie solo in situazioni di emergenza, ad esempio in caso di pericolo per la sicurezza sul lavoro o per prevenire un danno imminente di entità sproporzionata. Tale rimedio autonomo deve esserci comunicato senza indugio ed eventualmente in anticipo. Il diritto al rimedio autonomo non sussiste nei casi in cui avremmo il diritto di rifiutare la relativa prestazione supplementare ai sensi delle disposizioni di legge. Qualora il rimedio autonomo sia stato effettuato in modo improprio, siamo esonerati dalla responsabilità per le conseguenze che ne derivano.
6.13 Qualora l’adempimento supplementare sia fallito o un termine ragionevole fissato dal cliente per l’adempimento supplementare sia scaduto senza esito o non sia necessario ai sensi delle disposizioni di legge, il cliente può recedere dal contratto o richiedere una riduzione del prezzo. Non sussiste tuttavia alcun diritto di recesso in caso di vizio di lieve entità.
6.14 Le richieste di risarcimento danni o di rimborso delle spese sostenute invano da parte del cliente in caso di vizi sono ammissibili esclusivamente ai sensi della Sezione 7 e sono altrimenti escluse.
7. Responsabilità
7.1 Possiamo essere ritenuti responsabili per i danni – indipendentemente dai fondamenti giuridici della responsabilità – nell’ambito della nostra responsabilità extracontrattuale in caso di dolo e colpa grave. In caso di negligenza ordinaria, possiamo essere ritenuti responsabili – fatto salvo un criterio di responsabilità più lieve in conformità alle disposizioni di legge (ad es. in merito alla diligenza richiesta nella gestione dei propri affari) – esclusivamente per
7.1.1 danni derivanti da lesioni alla vita, all’integrità fisica o alla salute, e
7.1.2 danni derivanti dalla violazione di un obbligo contrattuale essenziale (obbligo il cui adempimento è presupposto per la corretta esecuzione del contratto e sul cui adempimento la parte contraente di norma fa affidamento — e ha il diritto di fare affidamento); in questo caso, tuttavia, la nostra responsabilità sarà limitata al risarcimento del danno prevedibile e tipico.
7.2 Le limitazioni di responsabilità di cui alla clausola 7.1 si applicano anche in caso di violazione di un obbligo da parte o a beneficio delle parti per la cui colpa siamo responsabili ai sensi delle disposizioni di legge. Tali limitazioni non si applicano qualora abbiamo occultato dolosamente un difetto o garantito la qualità dell’attrezzatura, né per le rivendicazioni ai sensi della legge sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi.
7.3 Il cliente può recedere dal contratto per violazione di un obbligo non connessa a un difetto solo nei casi in cui tale violazione sia a noi imputabile. È escluso il diritto del cliente alla risoluzione senza giusta causa (in particolare ai sensi degli articoli 650 e 648 del BGB). Per ogni altro aspetto si applicano i requisiti e le conseguenze giuridiche previsti dalla legge.
8. Termine di prescrizione dei diritti
8.1 In deroga all’articolo 438, comma 1, n. 3, e all’articolo 634a, comma 1, nn. 1 e 3 del BGB, il termine di prescrizione generale per i diritti derivanti da vizi materiali e vizi giuridici è di un anno dalla consegna o dall’accettazione, qualora quest’ultima sia stata concordata.
8.2 I termini di prescrizione di cui sopra si applicano anche alle richieste di risarcimento danni contrattuali ed extracontrattuali del cliente fondate su vizi, a meno che l’applicazione del termine di prescrizione legale ordinario (artt. 195 e 199 del BGB) non comporti, nel caso specifico, un termine di prescrizione più breve. I diritti al risarcimento del danno del cliente ai sensi della clausola 7.1, frase 1 e frase 2, paragrafo 7.1.1, nonché ai sensi della legge sulla responsabilità per i prodotti, si estinguono esclusivamente in base ai termini di prescrizione previsti dalla legge.
9. Utilizzo del software, difetti del software
9.1 Nella misura in cui il software sia incluso nella fornitura, al cliente viene concesso un diritto non esclusivo di utilizzare il software fornito, compresa la relativa documentazione. Il software è fornito per l’utilizzo sull’oggetto della fornitura a ciò destinato. È vietato l’utilizzo di tale software su più di un sistema. Il cliente può riprodurre, modificare, tradurre o convertire il software dal codice oggetto al codice sorgente solo nella misura consentita dalla legge (articoli 69a e seguenti della legge sul diritto d’autore). Il cliente si impegna a non rimuovere alcuna informazione del produttore (in particolare le note sul copyright) e a non modificarle senza il nostro previo consenso esplicito. Tutti gli altri diritti sul software e sulla documentazione, comprese le relative copie, rimangono di nostra proprietà o del fornitore del software. Non è consentita la concessione di sublicenze.
9.2 I reclami per vizi e i diritti di cui alla Sezione 6 non si applicano al software in caso di scostamenti solo irrilevanti dalla qualità concordata contrattualmente o dalla documentazione allegata, né in caso di vizi non riproducibili.
10. Obbligo di collaborazione del Cliente in caso di montaggio concordato
Se con noi sono stati concordati servizi di installazione, si applicano inoltre i seguenti termini e condizioni:
10.1 La violazione degli obblighi di collaborazione descritti in dettaglio nelle clausole 10.3, 10.4 e 10.5 del presente documento può compromettere, ritardare o impedire la fornitura dei Servizi. Pertanto, il cliente si assume la responsabilità per colpa al fine di garantire l’adempimento di tali obblighi di collaborazione.
10.2 Ci riserviamo il diritto di far valere i diritti previsti dalla legge e di esercitare i nostri diritti ai sensi della clausola 5.5 in caso di violazione dell’obbligo di fornire servizi di supporto alla collaborazione ai sensi della clausola 10.1 (in particolare richieste di risarcimento danni, rimborso delle spese aggiuntive, indennizzo ragionevole, risoluzione).
10.3 Condizioni preliminari che il cliente è tenuto a garantire:
10.3.1 Luogo di installazione
La macchina è destinata al funzionamento in uno spazio chiuso, asciutto e ben ventilato.
Le condizioni ambientali da garantire durante l’eventuale stoccaggio e il funzionamento – quali ad esempio l’acqua di raffreddamento/il raffreddamento della macchina, la temperatura dell’aria ambiente, l’umidità dell’aria e l’altitudine del luogo di installazione – devono rientrare nei seguenti intervalli di valori secondo la norma EN60204-1 oppure essere conformi agli intervalli di valori specificati nel manuale d’uso della macchina.
Intervalli di valori:
Temperatura dell’aria ambiente | Minima: +10 °C (50 °F). Massima: +40 °C (104 °F). Si raccomandano misure aggiuntive in caso di ambienti molto caldi o molto freddi. EN 60204-1 (2007), Allegato B. |
Acqua di raffreddamento/Raffreddamento della macchina | Minima: +15 °C (59 °F). [Protezione dalla condensa] Massima: +35 °C (95 °F). La pressione massima ammissibile dell’acqua all’ingresso del circuito di raffreddamento è di 6 bar. Per garantire la capacità di raffreddamento richiesta, è necessaria una differenza di pressione di ≥ 3 bar tra l’ingresso e l’uscita dell’acqua di raffreddamento, a seconda del ciclo di lavoro. Si prega di fare sempre riferimento al manuale d’uso della macchina per i valori ammissibili specifici della macchina. |
Umidità dell’aria | Minima: 20%. Massima: 50%. Livelli elevati di umidità relativa sono ammessi solo a temperature più basse (ad es. 90% a 20 °C) Vedi EN60204-1 |
Altitudine del luogo di installazione | Potrebbero essere necessarie modifiche tecniche in caso di installazioni a quote superiori a 1000 m (3300 ft) sul livello del mare. Vedi EN 60204-1 |
10.3.2 I requisiti di compatibilità elettromagnetica devono essere conformi alla direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica (2014/30/UE).
10.3.3 Pavimento del capannone
L’irregolarità del pavimento non deve superare gli 8 mm nell’intera area di installazione della macchina tra tutti i piedini della macchina.
10.3.4 Capannone di produzione
Prima della consegna e dello scarico delle singole macchine/unità di assemblaggio, il cliente deve garantire quanto segue:
a) Il capannone di produzione (ovvero il tetto del capannone, le pareti laterali, i cancelli, le finestre, l’illuminazione del capannone, il riscaldamento) deve essere completamente ultimato;
b) La larghezza e l’altezza del cancello del capannone di produzione devono essere sufficienti per consentire il passaggio degli autocarri;
c) Il cliente deve aver fornito tutte le istruzioni necessarie al nostro personale;
d) Deve esserci spazio sufficiente per lo scarico delle macchine/unità di montaggio direttamente nel luogo di installazione delle macchine;
e) Deve essere garantita un'adeguata accessibilità da tutti i lati per consentire i lavori di montaggio della macchina;
f) Devono essere disponibili gru e attrezzature di sollevamento operative con personale addetto al comando (una gru a ponte, una gru montata su camion, un albero, ecc.) e funi di sollevamento con una capacità di carico sufficiente;
g) Deve essere disponibile l’alimentazione elettrica;
h) Deve essere disponibile la potenza allacciata in base allo schema elettrico;
i) Devono essere disponibili l’allacciamento all’acqua di raffreddamento e l’alimentazione di aria compressa;
j) Devono essere disponibili carrelli elevatori (se necessario, anche il nostro personale dovrebbe avere la possibilità di utilizzarli);
k) Tutti gli allacciamenti principali devono essere pronti per la macchina;
l) In caso di montaggio al coperto, la struttura deve essere a prova di intemperie e riscaldata in inverno, in modo che il montaggio possa procedere in condizioni di lavoro normali e non vi siano alterazioni dello stato del materiale.
10.3.5 Fondazione
a) Il cliente deve realizzare i fori per gli ancoraggi a pavimento e i telai di protezione nel pavimento del capannone o nella fondazione.
b) Il cliente deve determinare la posizione esatta di installazione prima di collocare la macchina sulla fondazione e segnare tale posizione sul pavimento.
c) Le fondamenta devono essere conformi alle nostre specifiche ai sensi delle clausole 10.3.3 e 10.5.2.
10.4 Obbligo generale di collaborazione
10.4.1 Il cliente deve fare tutto il necessario per garantire che i lavori possano essere avviati in tempo e svolti senza ostacoli o interruzioni.
10.4.2 Il committente deve garantire il rispetto dei presupposti di cui alla clausola 10.3 ed eseguire tutti i lavori preparatori in loco e di altro tipo in modo professionale e con adeguato anticipo, a proprio rischio e a proprie spese.
10.4.3 Il nostro personale non potrà essere convocato finché non saranno stati completati tutti i lavori preparatori e non saranno state garantite le condizioni di cui alla clausola 10.4.2.
10.4.4 Il cliente deve garantire che possano essere ottenuti per il nostro personale i necessari documenti di ingresso, uscita, soggiorno, lavoro o altri permessi.
10.4.5 Il cliente deve adottare a proprie spese le misure di prevenzione degli infortuni richieste. In particolare, il cliente deve segnalarci espressamente i punti in cui occorre prestare particolare attenzione al cliente stesso e ad altri appaltatori o in cui devono essere rispettate norme non obbligatorie per legge.
10.4.6 Sicurezza sul lavoro
a) Nello svolgimento dei lavori, ci atterremo alle norme di legge vigenti nel luogo di montaggio. Qualora le disposizioni di legge dovessero subire modifiche tra la stipula del contratto e l’esecuzione dei lavori e qualora, di conseguenza, dovessimo fornire ulteriori servizi non coperti dal compenso concordato, avremo diritto a un compenso aggiuntivo a tale riguardo, a meno che non ci siamo assunti i rischi relativi al compenso per tali situazioni. Inoltre, in tali situazioni avremo diritto a richiedere adeguamenti dei termini contrattuali. Le norme di sicurezza e altre disposizioni non di legge presenti nel luogo di montaggio saranno da noi osservate solo qualora ci siano state comunicate dal cliente ai sensi della clausola 10.4.5 e da noi espressamente riconosciute per iscritto.
b) Da parte sua, il cliente dovrà rispettare le norme e le disposizioni di legge, ufficiali e delle associazioni di categoria applicabili al luogo di montaggio, adottare, se necessario, misure per prevenire gli incidenti e per proteggere il nostro personale e i nostri beni e, in ogni caso, attenersi alle misure di sicurezza sul lavoro e di tutela della salute del contraente comunicate al cliente.
c) Abbiamo il diritto di rifiutare o sospendere in qualsiasi momento i lavori qualora non sia garantita la sicurezza sul lavoro.
10.4.7 Il cliente è tenuto a stipulare una polizza assicurativa per i materiali da montare, che sono immagazzinati presso i suoi locali, con copertura assicurativa contro incendio, danni causati dall’acqua, furto e danni causati da terzi. Su nostra richiesta, il cliente è tenuto a fornire adeguata prova dell’esistenza di tale assicurazione.
10.4.8 Il cliente deve garantire che le vie di trasporto sotto il suo controllo, che conducono al luogo di installazione, siano in condizioni idonee all’uso, che il luogo di installazione stesso sia pronto per i lavori, che l’accesso al luogo di installazione non sia ostruito e che siano state ottenute tutte le servitù e i diritti di passaggio necessari.
10.5 Obblighi specifici di collaborazione a carico del cliente
I seguenti servizi non rientrano nel nostro ambito di fornitura e prestazione, ma il cliente deve garantire, a proprio rischio e a proprie spese, che siano prestati in tempo utile:
10.5.1 Energia e attrezzature
• Tutte le linee di alimentazione elettrica e i dispositivi di sicurezza (raccordi, filtri, valvole, ecc.) devono essere installati nelle linee di alimentazione e di ritorno di energia elettrica, aria compressa, vapore, acqua e fluido termovettore, dall’unità di alimentazione centrale del cliente fino agli allacciamenti principali della macchina;
• tutte le centrali elettriche e le sottostazioni devono essere installate per l’alimentazione ad alta e bassa tensione;
• devono essere installate tutte le unità e le apparecchiature per l’alimentazione elettrica di emergenza.
10.5.2 Installazione e fondazioni
• Montaggio dei macchinari e delle strutture di protezione;
• tutti i supporti e i telai di base per l’alloggiamento di contenitori; condutture e piattaforme operative; ponteggi in acciaio, pianerottoli, scale, scalette, ringhiere; coperture per parti fisse e mobili della macchina; aperture nelle pareti e nei soffitti per le piattaforme;
• tutti i condotti per cavi e linee sia fuori terra che interrati, nonché le guide e i relativi supporti;
• tutti gli impianti di climatizzazione, ventilazione, prese d’aria, riscaldamento degli ambienti e illuminazione.
10.5.3 Normative di sicurezza locali
• Tutti i dispositivi di protezione e sicurezza conformi alle normative locali in materia di messa a terra, protezione dai fulmini, coperture protettive e sistemi antincendio.
11. Disposizioni finali
11.1 Salvo diverso accordo, il luogo di adempimento per le nostre forniture è l’indirizzo del produttore che effettua la consegna. Qualora forniamo anche servizi (ad es. montaggio), il luogo di adempimento è il luogo in cui devono essere prestati i servizi. Per l’obbligo di pagamento del cliente, il luogo di adempimento è l’istituto di pagamento specificato nella nostra fattura.
11.2 Norimberga (Germania) è il foro competente esclusivo per qualsiasi controversia legale derivante da o in relazione al contratto che fa riferimento alle presenti CGC. Tuttavia, abbiamo in ogni caso il diritto di intentare un’azione legale presso il luogo di consegna dei Servizi da noi forniti in conformità alle presenti CGS o a un precedente accordo individuale, oppure presso il foro competente generale del cliente. Restano impregiudicate le disposizioni di legge prevalenti, in particolare quelle relative alla competenza esclusiva.
11.3 Le presenti CGC e il rapporto contrattuale tra noi e il cliente sono regolati dalle leggi della Repubblica Federale di Germania, con esclusione del diritto internazionale uniforme (in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili/CISG).
11.4 Qualora una disposizione delle presenti CGC o una disposizione nell’ambito di altri accordi risulti o diventi invalida, ciò non pregiudicherà la validità di tutte le altre disposizioni o accordi.
